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La nuova rubrica : “il parere dell’avvocato”

Il parere dell’ avvocato ” è la nuova rubrica che AMOREMARE offre ai suoi lettori.

Ringrazio l’avvocato Rosella Giannini che ha dato la sua disponibilità a curare questa rubrica.

L’avvocato Giannini, cassazionista, è iscritta all’Ordine di Terni,  ha studio ad Orvieto, Perugia ed a Terni.

Si occupa principalmente di diritto civile e tributario e si interessa anche agli aspetti legali delle discipline sportive .

Tutti gli amici canottieri che volessero sottoporle un quesito di natura legale in merito alla attività remiera , possono farlo tramite la mail del Direttore Responsabile di AMOREMARE : ingcaracciolo@alice.it 

Mi fa piacere riportare qui di seguito un suo parere in merito alla decisione ,relativa alla gara di Candia ,del Giudice Sportivo .

“La decisione del Giudice Sportivo Nazionale, per quanto ispirata a principi legislativi e giurisprudenziali di per sé ineccepibili, a parere di chi scrive mal si attaglia al caso di specie.

L’interesse concreto ed attuale del ricorrente alla pronuncia appare infatti sussistente nonostante la sua mancata partecipazione alla regata, poiché egli aveva già conseguito ottimi risultati nelle precedenti due manifestazioni –delle tre complessivamente previste- valide ai fini della formazione della classifica nazionale, nelle quali si erano mantenuti i risultati distinti per fasce d’età.

La mancata iscrizione alla regata di Candia, peraltro motivata proprio dall’ impossibilità di gareggiare ad armi pari con tutti gli altri concorrenti –anche molto più giovani- con conseguente palese inutilità dell’eventuale partecipazione, non fa pertanto venir meno la legittimazione attiva, sussistendo uno specifico interesse dell’atleta ad agire al fine di non vedere pregiudicato il suo diritto al miglior piazzamento finale.

Se, come richiesto,  la gara in questione fosse stata annullata o almeno dichiarata non utile ai fini della formazione della classifica nazionale Master,  la pronuncia avrebbe certamente comportato –per quanto in via indiretta- una diversa e migliore posizione del ricorrente nella suddetta classifica nazionale, rendendo concreto quel vantaggio rispetto al quale la domanda era strumentale.

Si ritiene quindi sussistente nella fattispecie concreta il negato interesse e comunque auspicabile, anche per la migliore valorizzazione delle qualità atletiche e morali dei partecipanti,  che  in futuro i “rating” opportuni vengano assegnati in maniera uniforme per tutte le gare.”